( english text: http://www.cin.org/lor/satan4.html )
Aspetti legali e giuridici del Satanismo
di Lucia Musti
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
N.B. questo è uno dei 4 files intitolati al nome di Satana sul server dell'Osservatore Romano
Persino un'analisi legale minima del fenomeno delle sette in Italia
richiede una riflessione sui pochi principi istituiti dalla Costituzione
della Repubblica Italiana, la cosiddetta
Carta Fondamentale, e trovati negli articoli 17, 18 e 19.
Fondamentalmente, per legge, i cittadini hanno il diritto di
riunirsi "<pacificamente e senza armi>", essi hanno il diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per scopi che non siano proibiti agli
individui dalla legge italiana. Essi hanno il diritto
di professare la loro propria religione, in qualsiasi forma, soli o con
altri, publicizzarla e praticarla in privato ed in pubblico,
fintanto questi riti non siano
immorali.
Con questa premessa, ne consegue che le sette in quanto tali non riguardano
il sistema giudiziario; <a contrariis> , l'intervento del tribunale
è necessario quando una setta, satanica o meno, commette, attraverso
i suoi fondatori, <preti> o affiliati, atti che siano punibli per legge,
per esempio reati. Quando avviene tale situazione, la macchina investigativa
e repressiva
dello stato viene inevitabilmente messa in moto, attraverso l'azione combinata
della Polizia Giudiziaria e del tribunale. Questo intervento è giustificato
da un principio basilare del nostro codice, volto a garantire il diritto
di uguaglianza fra tutti i cittadini, secondo cui il pubblico ministero
è obbligato ad intraprendere l'azione penale, ovviamente, se sembra
che un reato sia stato possibilmente commesso.
L'aspetto illegale delle sette include, in gran parte, diversi tipi
di reati che, da <summa divisio>, possiamo dividere in reati contro
il patrimonio, reati sessuali, e, più genericamente, reati pertinenti
la sfera della libertà personale, e reati contro il rispetto per
il defunto.
Le sette infuriano in
frode e sotterrfugio
Il minimo comune denominatore nelle categorie su menzionate è la
corrispondenza fra il comportamento in atto e la clausola normativa o il
paradigma legislativo previsto dal nostro sistema di fondamentale legge
penale. L'asserzione positiva da parte del pubblico ministero che esista
questa corrispondenza richiede che vengano avviate le procedure investigative
e repressive di cui sopra.
Le sette sataniche compiono le loro attività illegali di cosiddetta
natura economica perpetuando la frode, per mezzo di azioni consistenti
di raggiro e/o strataggemmi da parte di un mandante
che conduca la persona lesa in errore, inducendola
a disfarsi della sua proprietà in modo che arrechi un profitto
ingiusto al <truffatore> .
Il reato di frode è
una conseguenza logica
dell'offerta, fatta dalla setta, di
pratiche magiche per ottenere una gran quantità di risultati
nei campi dell'amore, della famiglia, del lavoro, eccetera.
Molto spesso la frode è seguita da delitti più gravi,
come estorsione accompagnata da violenza e minacce, forzando la vittima
a fare o ottenere qualcosa che realizzi un profitto ingiusto per il mandante,
con danno corrispondente alla persona lesa.
Questo tipo di reato avviene quando la vittima, scoprendo di essere
stata imbrogliata, rifiuti di pagare la somma pattuita per la magia promessa
ma non ottenuta. In tali circostanze, la natura pericolosa della
setta è rivelata da una richiesta violenta per una somma di denaro,
causando nel soggetto una vera e propria situazione di <metus> verso
i Satanisti.
Al riguardo va enfatizzato che coloro che appartengono
ad una setta son gente di grande debolezza . Spesso sono di età
giovane, minori compresi, che stanno ancora maturando e, in maggior parte
sono <orfani con famiglia> , cioè
bisognosi di adeguato sostegno familiare. Persino quando essi siano di
età adulta, le loro personalità
sono sottosviluppate e soprattutto manca
loro persino un minimo di valori appropriati.
La paura delle sette intralcia le indagini criminali.
La totale intrinseca debolezza di coloro che
vengono in contatto con una setta implica, come l'altra
faccia della stessa moneta, un più grande potenziale
criminale per la setta stessa, che, di conseguenza, ha vantaggio
nel condurre la sua pericolosa attività illegale.
La debolezza dei suoi membri che, come detto sopra, li fa preda
facile per i Satanisti, ha una grossa conseguenza negativa per le
indagini successive. Dato che stiamo trattando con persone legate ad una
setta da un patto molto forte (talvolta persino un patto di sangue), la
cooperazione con il Tribunale, e , in generale, con i corpi investigativi
è ridotta al minimo, cosa che impedisce il corso dell'investigazione
e la raccolta delle prove da usare contro i Satanisti. Ovviamente l'esser
stati vittime di un reato non è sufficiente per persuadere
tali deboli individui a presentare
denuncia alle autorità investigative. Così , riguardo
alle indagini sul Satanismo, incontriamo una vera e propria <omerta>,
simile a quella che si trova nei delitti correlati alla Mafia, con conseguenze
assolutamente negative per l'indagine.
Questo potere intimidatorio del patto di appartenenza, e la condizione
di sottomissione col risultante silenzio, per commettere reati, frase presa
dall'art.416 bis del Codice Penale (associazione
di stampo mafioso), sembra essere applicabile
anche al Satanismo, quando si consideri la condizione particolare
dei suoi membri, che sono strumenti nelle mani dei satanisti, come già
detto sopra.
Altri tipi di reati risalenti ad una setta hanno a che fare con la
libertà sessuale personale, nel senso che durante il rito è
necessario eseguire determinate azioni sessuali con
conseguente ejaculazione, allo scopo di stabilire una relazione
con Satana. Le vittime di tali atti sono di solito donne, molto spesso
rese incapaci di intendere e di volere per mezzo di bevande contraffatte
o stupefacenti, o sono minorenni, persino in tenera età.
Questi ultimi hanno un particolare significato nei rituali satanici, in
cui il doloroso maltrattamento di un bimbo,
che per definizione è puro e vicinio
a Dio, significa causare sofferenza a Dio stesso e, così, piacere
a Satana.
Ovviamente in questi casi, qualora vi sia sufficiente terreno per procedere,
l'intervento della Polizia Giudiziaria e del Tribunale, inizia immediatamente,
dal momento che si ha a che fare con criminali
seri.
Un altro tipo di reato che può esser commesso dai Satanisti
è incluso nel Libro II del Codice Penale italiano come : "<delitto
contro la pietà dei Defunti>". In particolare ci riferiamo all'art.407
(dissacrazione di tombe), 408 (irriverenza per le tombe) , 409 (irriverenza
per un cadavere); 411 (distruzione, eliminazione o rimozione di un cadavere).
L'uso dei cadaveri è essenziale al
rituale satanico. Quindi questi casi richiedono anch'essi l'intervento
repressivo e punitivo del Tribunale.
Sebbene in Italia non siano avvenute manifestazioni
allarmanti, come il suicidio in massa dei membri, senza meno il
fenomeno delle sette rappresenta un serio pericolo
per gli effetti deleteri che possono causare ai suoi
stessi aderenti, e per i delitti che naturalmente
derivano dalle attività delle sette stesse.
Di fronte a questa situazione, l'autrice pensa che il compito più
pesante non sia quello del Tribunale e della Polizia Giudiziaria, il cui
ruolo è limitato a indagine e repressione,
ma piuttosto quello della famiglia e della società, che devono in
qualche maniera dare sostegno ai giovani, ed , in generale, a coloro in
difficoltà, per evitare l'inutile e deleterio ricorso alle sette
sataniche .
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